Il Tirocinio è una misura di politica attiva del lavoro che deve includere una attività formativa.
Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro tra tirocinante e azienda esso è, piuttosto, finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza lavorativa (D.D.G. Prot. 43881/US1/2013 del 25/07/2013 del Dip. Reg. Lavoro).
L’azienda/attività potrà così testare i profili professionali di cui necessita, per max 12 mesi e per max 40 ore settimanali senza alcun obbligo di assunzione e senza vincoli di contribuzione INPS.
È un rapporto che si instaura tra tre soggetti: il soggetto ospitante (azienda/attività), il tirocinante e il soggetto promotore.
L’Associazione Sicilia e Sviluppo è soggetto promotore per l’attivazione di tirocini. Predispone tutti i documenti necessari per l’attivazione e una volta completato verrà inviato al CPI competente per ricevere il nulla osta sull’attivazione e sull’inizio del periodo di formazione.
Che tu sia un’azienda/attività o un aspirante tirocinante, se vuoi maggiori informazioni contattaci qui.
Esistono varie tipologie di tirocini autofinanziati (fonte: direttiva applicativa linee guida Regione Sicilia del 24/01/2013):
- Tirocini formativi e di orientamento destinati ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall’attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e I’occupabilità nel periodo di transito scuola lavoro
- Tirocini di inserimento /reinserimento lavorativo destinati a soggetti inoccupati o disoccupatiod a lavoratori in mobilità o cassa integrazione
- Tirocini di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro destinati a soggetti con disabilità ai sensi della legge n°68/99, a soggetti svantaggiati ai sensi della legge n°3Sl/91, a soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione intenazionale e umanitaria e a soggetti in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del D.L.vo 286i98.
Per l’azienda/attività (soggetto ospitante)
Condizioni e requisiti
L’azienda/attività (o soggetto ospitante) può attivare un numero di tirocini individuato proporzionalmente al numero di dipendenti a tempon indeterminato che ha, come stabilito dall’art. 68 delle L.R. 9/2013 e ss.mm.ii, ovvero:
- se ha da 0 a 5 dipendenti a tempo indet.: può avere max 2 tirocinanti
- se ha da 6 a 19 a tempo indet.: può avere max 4 tirocinanti
- se ha più di 20 dipendenti a tempo indet. : può avere max il 20% di tirocinanti
Il soggetto ospitante che vuole usufruire dell’opportunità di attivare i tirocini deve avere alcuni requisiti imprescindibili:
- Siano in regola con la normativa sulla sicurezza;
- Siano in possesso di DURC REGOLARE in corso di validità;
- Non ci siano in corso procedure di CIG straordinaria o procedure concorsuali;
- Non siano stati effettuati licenziamenti nei dodici mesi precedenti presso la medesima unità produttiva, salvo che non si tratti di licenziamenti per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo.
Cosa deve fare il soggetto ospitante?
- Corrispondere un’indennità economica da riconoscere al tirocinante non inferiore a 300,00€ mensili;
- Stipulare di una polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per la durata del periodo del tirocinio;
- Aprire la PAT assicurativa INAIL.
Non è richiesto il versamento di contributi INPS e non vi è l’obbligo di iscrizione sul LUL per il tirocinante.
Per il tirocinante
Condizioni e requisiti
Il tirocinante che può essere contrattualizzato
- non esistono limiti di età;
- ha diritto ad una sospensione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che si protragga per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio medesimo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva;
- L’indennità percepita ( min. €300,00 lordi mensili) è assimilata fiscalmente a reddito da lavoro dipendente ma non incide sullo stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante;
Riferimenti normativi: